La Naspi sarà erogata a partire dalla metà del mese: dal 10 novembre fino al 18 novembre. Ecco a chi spetta
Tra i primi appuntamenti in programma di novembre 2021 c’è l’erogazione del sussidio di disoccupazione, la Naspi, che sarà erogata a partire dalla metà del mese: dal 10 novembre fino al 18 novembre. I pagamenti della Naspi sono fortemente influenzati sulla base della data effettiva in cui è terminato il periodo di lavoro e della data in cui il cittadino ha provveduto ad effettuare la domanda. Il cittadino può consultare in maniera autonoma ed indipendente il proprio fascicolo previdenziale, per visualizzare, all’interno dell’apposita sezione dedicata, denominata “Prestazioni e servizi – Fascicolo previdenziale”, lo stato di ciascun pagamento.
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La Naspi spetta a chi ha cessato involontariamente il rapporto di lavoro dipendente. Si tratta di un’ indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI. Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
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A chi non spetta
Non possono invece accedere alla prestazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa; i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la Naspi. L’indennità di disoccupazione NASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito.