Il congedi di paternità, o bonus papà, cambia con la nuova Legge di Bilancio. Il congedo di 10 giorni per i neo papà verrà reso strutturale ed esisterà per sempre.
L’ultima modifica per il congedo di paternità, o bonus papà, fatta nel 2021 ha esteso il tempo di congedo obbligatorio dei neo papà da 7 a 10 giorni. La Legge di Bilancio 2022 rederà questa modifica strutturale e farà in modo che la modifica diventi la norma anziché l’eccezione di un solo anno. Il congedo di paternità è un periodo di astensione retributito obbligatorio che i neo papà possono prendersi dal lavoro quando gli nasce un figlio. L’agevolazione permette di assentarsi dal lavoro pur non perdendo i proprio guadagni per 7 giorni, 10 a partire dal 2021.
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Il congedo di paternità si divide in due parti, una parte obbligatoria e una facoltativa:
- Il congedo di paternità obbligatorio è quello sopra descritto. 10 giorni di assenza dal lavoro retribuiti per assistere moglie e figlio alla nascita. I giorni possono essere presi in via non consecutiva entro 5 mesi dalla nascita del bambino.
- Il congedo di paternità facoltativo prevede 1 giorno in più rispetto a quelli previsti dall’obbligatorio, da prendere in alternanza alla moglie in congedo obbligatorio. Ciò significa che questo giorno di assenza in più può essere preso dal lavoratore solo se la neo mamma rinuncia a uno dei sue giorni di congedo obbligatorio.
Il congedo di paternità può essere preso da tutti i lavoratori dipendenti al momento della nascita di un figlio o dell’entrata in famiglia del minore tramite adozione, e utilizzato nel suo totale entro 5 mesi dall’evento.
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Il congedo di paternità prevede un indennizzo del 100% di quello che il lavoratore avrebbe guadagnato nel periodo di assenza da lavoro. Per fare domanda per il congedo di paternità ci sono due modi, da cui divergono anche le provenienze dell’indennizzo:
- In un primo caso il lavoratore può far richiesta scritta direttamente al proprio datore di lavoro. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data presunta della nascita o dell’entrata in famiglia del minore. In questo caso il datore di lavoro dovrà anticipare l’indennizzo.
- In alternativa la domanda può essere inviata in via telematica all’INPS tramite il portale web. In questo caso sarà l’INPS direttamente a pagare l’indennizzo.