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Matrimonio, puoi avere un conto corrente tuo nonostante la comunione dei beni

Published by
Riccardo Magliano

Anche dopo il matrimonio è possibile conciliare la comunione dei beni con l’apertura di un conto corrente personale. Ecco come poter avere un conto accessibile solo a te dopo il matrimonio.

Anche dopo il matrimonio e quindi in regime di comunione dei beni, entrambi i coniugi possono aprire un loro conto corrente personale a cui il partner non può avere accesso. All’apertura di un conto corrente personale, anche dopo il matrimonio, l’interstatario sarà il solo a potervi accedere, mentre l’altro coniuge non potrà usufruire dei fondi inclusi nel conto corrente, salvo altre disposizione dell’intestatario del conto, che può redigere una specifica autorizzazione per singola operazione. Il discorso cambia, però, nel caso in cui la coppia decidesse di aprire un conto corrente cointestato.

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Con questa particolare forma di contratto nella forma con firma disgiunta, si apre un conto corrente accessibile indistintamente da entrambi i coniugi, che avranno entrambi la proprietà sul 50% della somma depositata al suo interno. Alcuni fondi, tuttavia, rimangono di proprietà personale di uno solo dei due coniugi, anche in regime di comunione dei beni, per esempio le proprietà personali del coniuge prima delle nozze, il denaro ricevuto con donazioni o eredità anche dopo il matrimonio (a meno che non sia specificato diversamente nell’atto di liberalità o nel testamento), i soldi ottenuti a titolo di risarcimento danni, quelli derivati dalla vendita di beni mobili o immobili, ecc.

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Una volta che interviene il regime di comunione dei beni il denaro acquisito dopo il matrimonio diviene “comune”, anche nel caso in cui sia depositato sul conto corrente personale. In caso di conto cointestato con firma disgiunta, entrambi i coniugi sono autorizzati a effettuare operazioni bancarie di qualsiasi tipo sul conto comune senza dover disporre del permesso dell’altra persona. L’autorizzazione di entrambe le parti occorre invece, oltre che per l’apertura ed eventuale chiusura del conto corrente, solo nel caso il conto cointestato sia sottoscritto con la formula della forma congiunta.

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