L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di fabbricati composti da un’unità abitativa e da due o più pertinenze, queste non aumentano il limiti di spesa.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono i limiti di spesa per il superbonus edifici unifamiliari con la risposta n° 765, pubblicata in data 9 novembre. In assenza di condominio, non aumentano i limiti di spesa per ogni singolo intervento ammesso al Superbonus 110. Il limite è unico e riferito alla sola unità abitativa. Per ogni tipo di i intervento ammesso al superbonus sono previsti specifici limiti di spesa. Ad esempio, per l’isolamento termico dell’edificio, il limite di spesa è fissato a 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
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Per gli edifici composti da due ad otto unità immobiliari, il limite è 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio mentre è 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Il limite massimo di spesa detraibile, nel caso di più interventi, sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. L’Agenzia ha chiarito che, per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato sul numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. Diverso il discorso per gli edifici unifamiliari: in questo caso le pertinenze non aumentano il limite di spesa per ciascun intervento.
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Con il Superbonus , chiarisce l’Inps, gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto termico e sostituzione caldaia) e di messa in sicurezza antisismica degli edifici godono di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati. Questa aliquota si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Nel caso di interventi effettuati dai condomìni la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche , per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Il beneficiario può scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo o optare per lo sconto in fattura applicato dai fornitori, oppure per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione. L’impresa o le imprese che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura. Tale credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione snello stesso numero di quote annuali di pari importo in cui sarebbe stata fruita la detrazione.
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