Il Superbonus 110% è stato prorogato fino al 2023. Tutti coloro che vogliono approfittarne per fare lavori alla propria casa possono sfruttarlo anche nei prossimi anni.
Dunque il governo ha rotto gli indugi, prorogando una misura molto importante per smuovere il mercato delle costruzioni. La nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, il NADEF, è stato trasformato poi in un articolo della legge di bilancio 2022. Oggi la scadenza prevista è quella del 30 giugno 2022 e comprende anche gli edifici unifamiliari, per i lavori effettuati da persone fisiche, onlus, organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale.
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Questa iniziativa prevede uno sconto in fattura o una cessione del credito per tutto l’anno 2022. In particolare la cessione del credito è spalmata in cinque anni. Il testo prevede la possibilità di ristrutturare al massimo quattro unità immobiliari. Nel caso in cui lo stato dei lavori avrà raggiunto almeno il 60% del totale entro quella data, sarà possibile prolungare ancora di 6 mesi, (fino al 31 dicembre 2022). Per i condomini invece c’è un termine di scadenza allungato, sempre previsto al 31 dicembre 2022. Gli IACP, gli istituti delle case popolari, avranno più tempo e potranno utilizzare questo bonus fino al 30 giugno 2023, prorogabile fino al 31 dicembre 2023 se i lavori avranno raggiunto almeno il 60% del completamento.
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Ricordiamo anche che con il D.L. n. 77/2021 il Superbonus 110% è stato esteso alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (es., ospedali, case di cura e conventi), a una condizione però: che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali e i membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. A prescindere dal tipo di immobile o dallo status fiscale del proprietario, non possono accedere al Superbonus 110% le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 nel caso di unità non aperte al pubblico.