Non c’è più da preoccuparsi dei conguagli delle bollette dell’acqua. Una sentenza della corte di Cassazione dichiara illegittima la procedura di riscossione.
Dal 2013 le compagnie che forniscono luce e gas hanno ottenuto il permesso di addebitare sulla bolletta i conguagli pregressi, spalmandoli per un lungo periodo di tempo, precisamente fino al 2022. Da quel momento tutti quanti noi abbiamo visto le bollette aumentare per la voce “partite pregresse” che appare sulla bolletta di luce e gas. Non delle cifre irraggiungibili, ma che comunque non fanno piacere ai consumatori. Questo perché quegli importi erano i conguagli di periodi precedenti ai trasferimenti dei servizi, quindi non direttamente imputabili al consumatore.
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Qualcosa è cambiato proprio quest’anno. Con l’ordinanza n. 17959 del 2021, la Corte di Cassazione ha accolto le proteste di un consumatore che si era ritrovato un addebito extra in bolletta di 53,05 euro sotto al voce “per conguagli recuperi tariffari 2009-2011”. La società che gestisce il servizio idrico integrato ha giustificato l’operato in virtù di una delibera dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico, rifacendosi al sopra citato permesso di addebitare i conguagli sulle bollette. Il giudice di pace, tuttavia, è stato di altro avviso e dopo aver raccolto il ricorso del consumatore, ha interpretato il conguaglio come una rimodulazione con effetti retroattivi non ammessa da alcuna normativa di settore, né da previsioni contrattuali.
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Detto in parole povere, l’azione della società di gestione del servizio idrico è stata dichiarata illegittima. Come riportato anche dagli atti del Tribunale di La Spezia, la mondalità di recupero per compensare i mancati ricavi pregressi è stata giudicata in palese contrasto con il principio di non retroattività delle tariffe vicenti in materia. La società si è rivolta all’ultimo grado di giudizio, ma anche la Corte di Cassazione ha confermato la delibera del Tribunale di La Spezia, ritenendo illegittimi i conguagli regolari. Nonostante sia stata vinta da un singolo cittadino, questa sentenza ha un’importanza di valenza nazionale. La sentenza della Corte di Cassazione rileva come nessun atto amministrativo come nel caso dell’Autorità per l’energia elettrica, può avere effetto retroattivo.
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