INPS, ecco gli importi e le maggiorazioni per l’assegno unico ed il Reddito di Cittadinanza

L’INPS riconosce, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Reddito di Cittadinanza, la quota spettante di Assegno temporaneo a integrazione del RdC.

Il decreto-legge decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 prevede la corresponsione d’ufficio dell’Assegno temporaneo per i nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC). L’INPS quindi riconosce, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Reddito di Cittadinanza, la quota spettante di Assegno temporaneo a integrazione del RdC. La misura complessiva è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’Assegno temporaneo la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare. Nel messaggio del 27 ottobre 2021, n. 3669 l’Istituto illustra le informazioni relative alla verifica dei requisisti necessari per l’accesso all’Assegno temporaneo e, conseguentemente, all’integrazione RdC, alle modalità di individuazione dei beneficiari, a eventuali incompatibilità, all’importo spettante e alle modalità di erogazione.

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Nel messaggio si specifica che l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’Assegno temporaneo. La misura complessiva è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’Assegno temporaneo – di cui alla tabella riportata nell’Allegato 1 al decreto-legge n. 79/2021 e alla circolare n. 93/2021 – la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.

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L’integrazione RdC, come illustrato, è corrisposta con la stessa modalità di erogazione del RdC, fino a concorrenza dell’importo teorico spettante di Assegno temporaneo, determinato in base al numero di figli minori e alle fasce di valore ISEE indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 del decreto-legge n. 79/2021, richiamato dall’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge. Come previsto dall’articolo 4, comma 3, dello stesso decreto-legge, l’integrazione è determinata sottraendo all’importo teorico dell’Assegno temporaneo – stabilito sulla base del numero di figli minori a carico e del valore dell’indicatore ISEE del nucleo – la quota di RdC relativa ai figli minori, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019. L’importo dell’integrazione RdC è calcolato con la seguente formula:

Integrazione RdC=Importo teorico AT-Quota RdC minorenni.

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