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Bonus casa, si può utilizzare anche per box e case all’asta

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Chiara Feleppa

La circolare numero 12 del 14 ottobre 2021 chiarisce quali immobili possono essere acquistati con l’incentivo.

L’incentivo, a favore dei giovani under 36, permette di accedere al Fondo di garanzia per la prima casa, passata dal 50 all’80% dei finanziamenti richiesti per l’accensione di un mutuo. La parte fiscale dell’acquisto di un immobile viene così esentata dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sugli atti di compravendita, di nuda proprietà e di usufrutto per chi ha meno di 36 anni e non acquista una casa di lusso; e dal pagamento dell’imposta sostitutiva sull’atto del mutuo. Permette, però, la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta nel caso in cui venga pagata l’Iva sul valore della casa.

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Il decreto Sostegni-bis permette di ottenere risparmio anche sugli oneri sulla stipula degli atti siglati dal professionista nella misura del 50%. Da sostenere a carico di chi ha acquista, invece, ci sono le eventuali spese dell’agenzia immobiliare e dell’istruttoria del mutuo. La misura permette a tutti i giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni e aventi un Isee fino a 40mila euro annui di accedere al Fondo di garanzia sui mutui per la prima casa. Si otterrà quindi un prestito della banca per un importo pari all’80% del prezzo della casa garantito dallo Stato. Il finanziamento non può superare i 250 mila euro. Le domande sono partite dal 24 giugno; è possibile richiedere il prestito fino al 30 giugno del 2022 compilando un modulo scaricabile dal sito della Consap. Il modulo deve essere compilato e consegnato alla banca o all’intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo.

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La circolare numero 12 del 14 ottobre 2021 chiarisce quali immobili possono essere acquistati con l’incentivo. Rientrano anche le pertinenze come box o garage e gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria. Il bonus non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita, in quanto è prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Gli immobili sono classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazione di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini);
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Non sono ammessi gli immobili accatastati come:

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile);
  • A/8 (abitazioni in ville);
  • A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

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