Proroga dei pagamenti, Rottamazione e Saldo a Stralcio: cosa ha stabilito il Decreto Fiscale

Novità in arrivo sulla Rottamazione e sul Saldo e Stralcio. A comunicarlo l’Agenzia delle entrate-riscossione in delle faq.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato le FAQ sulle novità introdotte dal decreto Fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2021. Per quanto riguarda la Rottamazione-ter, il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 deve avvenire entro il 30 novembre. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della “Rottamazione-ter”, ha fissato al 30 novembre il termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021.

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Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate-riscossione, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della “Rottamazione-ter”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 30 novembre 2021. Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento dovrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Rate 2021

Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2021 è fissato al 30 novembre. Anche in questo caso, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.  Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

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I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.

Saldo e stralcio 

Per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 deve avvenire entro il 30 novembre. Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici del “Saldo e stralcio”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 30 novembre 2021. Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento dovrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2021 è fissato al 30 novembre. Anche in questo caso, per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021. Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021. Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

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I soggetti decaduti dal “Saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
La medesima possibilità è stata altresì prevista anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.

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