Il modello 730 doveva essere consegnato il 30 settembre, ma in caso di errori come redditi omessi o errari, si può ancora fare qualcosa?
La compilazione del modello 730 della dichiarazione dei redditi per l’Agenzia delle Entrate è un’operazione che richiede la massima attenzione. Ogni errore di calcolo del reddito che porti a omettere alcune voci del proprio reddito o riportare delle agevolazioni fiscali in misura maggior a quanto ci spetta potrebbe essere inteso dal Fisco come una violazione della presentazione di dichiarazione fedele. Questo potrebbe far passare dei seri guai ad un contribuente il cui solo difetto è stato una piccola disattenzione. In questo caso non si deve andare nel panico. Il contribuente ha ancora la possibilità di chiarire la sua posizione. Ciò che deve fare è inviare al più preso un modello Redditi.
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Si parla di infedeltà dichiarativa del modello 730 quando il contribuente ha omesso di indicare un reddito o ha riportato una deduzione/detrazione in maniera maggiore rispetto a quanto effettivamente gli spetta. Questo comporta un versamento dell’IRPEF in una somma inferiore a quella effettivamente dovuta allo Stato. In tal caso il CAF o il consulente a cui ci siamo rivolti potrebbe non aver alcuna colpa, se abbiamo mancato di consegnargli tutti i documenti reddituali. Non si può dunque parlare di visto di conformità infedele e non saranno né il CAF né il commercialista a pagare per l’errore.
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L’infedeltà dichiarativa può essere sanata solo tramite un modello Redditi. L’ultima data per inviare un modello 730 precompilato sostitutivo era infatti il 22 giugno, ormai passato. Il modello Redditi può essere presentato:
- Entro il 30 novembre 2021 (correttivo nei termini);
- Entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrata);
- Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Se il contribuente presenta il modello redditi a correzione del modello 730 entro il prossio 30 novembre nessuna sanzione è dovuta per infedeltà dichiarativa. Sono invece dovute la sanzione del 30% e gli interessi per l’eventuale omesso versamento della maggiore imposta. La sanzione è ravvedibile, la data a cui rapportare le percentuali di riduzione da ravvedimento e gli interessi è quella del 30 giugno 2021. Ancora, nessuna sanzione per infedeltà dichiarativa è dovuta se il contribuente ricorre al modello Redditi entro 90 giorni dal 30 novembre 2021 per correggere l’omessa dichiarazione del reddito. In tal caso il contribuente paga: la sanzione di 250 euro ridotta in ravvedimento ad 1/9, ossia 27,78 euro, più la senzione ravvedibile, per omesso pagamento, cioè il 30% ridotto a seconda di quando avviene il pagamento.