Rimborsi in arrivo per alcuni clienti Tim. Tutte le prerogative per richiedere il versamento dopo la sentenza del giudice di Milano.
Si parla del periodo in cui l’ex monopolista nazionale, come gli altri operatori, hanno applicato la tariffazione a 28 giorni, ogni 4 settimane. Quindi il riferimento riguarda il 2017 e il 2018. Per poter accedere al rimborso i clienti dovranno presentare un’apposita domanda, che però non è stata resa nota, come del resto la modalità e i tempi.
Tutto nasce da un’azione mossa dall’associaizone movimento consumatori, che ha portato al contenzioso legale con la conseguenze condanna di Tim. Infatti il tribunale di Milano ha proibiti alla compagnia di utilizzare le clausole che prevedono fatturazione con rinnovi e pagamenti su base temporale di 28 giorni o 8 settimane nel caso delle bollette bimestrali. Come ribadito dall’Autorità garante, l’unica fatturazione corretta è quella a 30 giorni.
I due legali dell’associazione consumatori, Paolo Fiorio e Corrado Pinna, hanno commentato così la vittoria davanti al giudice: “Questa sentenza riconosce ancora una volta l’illegittimità e la scorrettezza della fatturazione basata sul mese lunare anziché su quello solare, con due novità: i giudici, accogliendo la tesi di MC, hanno stabilito che l’adozione e l’uso di tale periodicità ha leso e lede i diritti e gli interessi collettivi dei consumatori”.
Rimborsi per le bollette a 28 giorni, ma già nel 2020 erano arrivati 228 milioni di multe
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Si tratta di un ribadimento di quanto già emerso al tempo. Nel 2020 l’Autorità Antitrust ha irrogato una sanzione per complessivi 228 mln di euro a Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre accertando un’intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile. In particolare, le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%.
Tale coordinamento era sotteso a mantenere il prezzo incrementato, vanificando il confronto commerciale e la mobilità dei clienti. L’Autorità aveva adottato nel marzo 2018 delle misure cautelari che, grazie alle specifiche modalità e tempistiche, avevano effettivamente impedito l’attuazione dell’intesa. Infatti, a seguito dell’adozione di tali misure, gli operatori avevano dovuto riformulare le proprie strategie commerciali e ciò aveva determinato una diminuzione dei prezzi rispetto alla rimodulazione annunciata.
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Nell’imporre le sanzioni l’Autorità ha bilanciato la necessità che esse abbiano efficacia deterrente rispetto a possibili future condotte concertate tra i suddetti operatori e, d’altro canto, l’esigenza che le stesse non siano ingiustificatamente afflittive.