Nuove FAQ aggiornate dalla Riscossione sulle novità del decreto Fiscale: più tempo per pagare cartelle, anche a rate, ma anche chance per la pace fiscale.
Dunque l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito le novità emanate dal decreto Fiscale collegato alla legge di bilancio. In particolare, per quanto riguarda le cartelle esattoriali, vengono confermati tempi più lunghi per i pagamenti di quelle che sono state notificate successivamente alla data del primo settembre 2021 e c’è più margine di tolleranza per le altre. C’è però una bella novità e riguarda i decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio.
Il decreto fiscale infatti prevede una nuova possibilità per la pace fiscale, quella chiamata Rottamazione ter, saldo e tralcio e rottamazione UE. La norma prevede la riammissione per chi non ha pagato le rate del 2020 nei tempi del cosiddetto Sosteni-bis. C’è quindi una nuova chance per le rate 2020, se vengono pagate tutte entro il 30 novembre insieme a quelle previste per il 2021.
Il numero di contribuenti che sarà coinvolto da questa vera e propria tempesta è elevatissimo, visto che si parla di 18 milioni di cittadini per il periodo riguardante il 2000-2021, la maggior parte delle quali sono persone fisiche. In totale si parla di circa 140-150 milioni di plichi.
Rottamazione e saldo e stralcio: cosa si dovrà pagare entro il 30 novembre
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Ma quali sono le rate coinvolte dalla proroga al 30 novembre, oltre al saldo e stralcio? Tutte quelle previste dal decreto Rottamazione-ter, senza perdere i benefici. Inizialmente le date previste per i pagamenti erano queste: 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020; 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020; 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020; 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020. Invece le rate 2021 possono essere pagate entro il 30 novembre.
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Ora diventa questa la data per il saldo di tutte le rate precedenti, costituendo quindi una proroga che concede anche cinque giorni di tolleranza. Anche rispetto alla scadenza del 30 novembre, il decreto fiscale, specifica che si applicano le disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del decreto- legge n. 119 del 2018. Da qui, trova applicazione la tolleranza dei 5 giorni di ritardo rispetto alla data del 30 novembre. Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 6 novembre 2021. Utilizzando i bollettini di cui il contribuente è già in possesso.