Il decreto fiscale approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, proroga al 30 novembre 2021 le rate 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
Dunque il decreto fiscale fa respirare i contribuenti attanagliati dalle scadenze, prorogate al 30 novembre 2021 per quanto riguarda la rottamazione-ter e il saldo e stralcio. Ma va ricordato che anche le rate 2021 dovranno essere saldate entro la stessa data ma, per fortuna vengono concessi 5 giorni di tolleranza, senza che questo comporti la decadenza della definizione agevolata.
I precedenti decreti emergenziali legati al Covid-19, in qualche modo hanno cercato di limitare le conseguenze legate alla grave crisi economica sanitaria in essere. Il governo è intervenuto diverse volte per prorogare i pagamenti delle tasse per venire incontro alle esigenze di imprese e famiglie costrette ad affrontare una grossa crisi di liquidità. Anche le scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio sono state oggetto di interventi di proroga.
Il numero di contribuenti che sarà coinvolto da questa vera e propria tempesta è elevatissimo, visto che si parla di 18 milioni di cittadini per il periodo riguardante il 2000-2021, la maggior parte delle quali sono persone fisiche. In totale si parla di circa 140-150 milioni di plichi.
Rottamazione cartelle esattoriali, la nuova data fa respirare il contribuente
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Ma quali sono le rate coinvolte dalla proroga al 30 novembre, oltre al saldo e stralcio? Tutte quelle previste dal decreto Rottamazione-ter, senza perdere i benefici. Inizialmente le date previste per i pagamenti erano queste: 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020; 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020; 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020; 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020. Invece le rate 2021 possono essere pagate entro il 30 novembre.
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Ora diventa questa la data per il saldo di tutte le rate precedenti, costituendo quindi una proroga che concede anche cinque giorni di tolleranza. Anche rispetto alla scadenza del 30 novembre, il decreto fiscale, specifica che si applicano le disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del decreto- legge n. 119 del 2018. Da qui, trova applicazione la tolleranza dei 5 giorni di ritardo rispetto alla data del 30 novembre. Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 6 novembre 2021. Utilizzando i bollettini di cui il contribuente è già in possesso.