A chi spetta la definizione agevolata: il pagamento delle somme contenute nelle dichiarazioni di irregolarità è senza sanzioni. Ecco il provvedimento delle Entrate.
Con Provvedimento n 275852 del 18 ottobre 2021 le Entrate stabiliscono che, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione agevolata su avvisi bonari sono tenuti a presentare una autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021 ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento. La definizione agevolata (ex art 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) si perfezione con il pagamento delle somme dovute escluse sanzioni aggiuntive.
Ricordiamo che l’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. La definizione agevolata è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30 per cento rispetto all’anno d’imposta precedente.
Si specifica che per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si considera, in luogo del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.
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Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018. Ma in particolare riguarda il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Inotlre è coinvolto il periodo d’imposta 2018 la cui definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.
L’agevolazione consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità. Con il provvedimento di cui si tratta sono definite le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata. Attenzione va prestata al fatto che l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
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