Sospensione delle rate del mutuo, sta per concludersi senza proroga l’aiuto economico più importante di questo 2021

Fino al 31 dicembre, possono chiedere la sospensione del mutuo anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Dunque fino al 31 dicembre sarà possibile accedere più facilmente al Fondo Gasperini grazie al decreto Sostegni bis e quindi chiedere la moratoria senza bisogno dell’ISEE per mutui con importo fino a 400mila euro, per chi già usufruisce della garanzia del Fondo prima casa e chi ha già ripreso l’ammortamento delle rate per almeno 3 mesi.

Il Fondo Gasperini consente infatti ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di sospendere il pagamento delle rate al verificarsi di determinate situazioni, temporanee, di difficoltà. Non ci sarà alcuna commissione o spesa di istruttoria e non servono garanzie aggiuntive. Questa sospensione però è valida per tutti gli immobili, tranne quelli accatastati come A/1, A/8 e A/9, non avendo caratteristiche di lusso.

Secondo la Consap, che gestisce il fondo, non sono ammessi mutui erogati solo per ristrutturazione o costruzione (la sospensione, infatti, è prevista per i mutui erogati per l’acquisto dell’abitazione principale) ed è possibile sospendere un mutuo per ristrutturazione o liquidità a condizione che il contratto di mutuo includa anche l’ipotesi relativa all’acquisto dell’abitazione principale. Non risultano invece ammesse le sospensioni richieste esclusivamente per i mutui contratti per la sola ristrutturazione e/o liquidità.

Sospensione mutuo, tutti i casi in cui è possibile accedere al Fondo Gasperinicomprare casa senza soldi

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Inoltre il mutuo accollato e già oggetto di sospensione prima dell’accollo, può essere sospeso ancora, a patto che siano presenti tutti i seguenti requisiti: che l’ammortamento sia stato sospeso in favore del mutuatario originario per un periodo complessivo inferiore ai 18 mesi e lo stesso originario mutuatario abbia richiesto la sospensione non più di una volta e che il mutuatario che sia subentrato nel contratto di mutuo possegga tutti i requisiti di accesso al beneficio del Fondo. In questo caso il nuovo muturario accollante potrà quindi presentare richiesta per una nuova sospensione per un periodo massimo, cumulato con il precedente, che non supera i 18 mesi.

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Dunque c’è tempo fino al 31 dicembre per chiedere la moratoria per i mutui con importo inferiore a 400mila euro: successivamente la quota scenderà a 250mila, salvo proroga. La disposizione vale anche per  i mutui già ammessi al fondo garanzia Prima Casa. Per accedere al beneficio, devono essersi verificati nei tre anni precedenti uno di questo eventi: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, la cessazione del lavoro parasubordinato, la sospensione lavorativa per almeno 30 giorni, la morte del mutuario, il riconoscimento di disabilità  grave.

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