La lotta all’evasione fiscale non conosce limiti e il Governo ha deciso che il Fisco può osare intromettersi ancora di più negli affari dei contribuenti pur di far rispettare le regole.
Quanto della privacy di un singolo può essere sacrificato in favore della legalità comune? Sono domande da porci, soprattutto adesso che, con l’evasione fiscale sempre più dilagante e gli sforzi dello Stato di resisterle, il Governo ha deciso di dare ancora più potere di controllo al Fisco. Le attività di verifica del Fisco su una persona potrebbero non dover più passare al vaglio del Garante della Privacy. Al Garante verrebbe dato molto meno tempo per esprimere la sua riguardo le ispezioni fiscali, cosa che impediscono di valutarne al 100% la regolarità.
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La finalità di pubblico interesse potrà essere impugnata come un lasciapassere per moltissime intrusioni del Fisco nei dati privati delle persone. Il Decreto Legge 139/21 dell’8 ottobre 2021, tra le altre cose, disciplina anche il potere del Fisco, non più soggetto alla considerevole ingerenza del Garante della Privacy nelle sue attività di controllo. Tutti i poteri dell’Autorità garante dei dati personali su progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta. Una volta decorso invano questo termine poi si potrà procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Uno sbilanciamento di influenza non da poco che mira a colpire i poteri interdittivi del Garante. Poteri preventivi indeboliti già da tempo, ma che, negli ultimi 10 anni, erano stati essenziali per esercitare delle misure di accertamento.
Alla luce di questo, quanto il Fisco può accedere liberamente ai nostri dati senza violare delle norme esistenti rispetto alla sua area di competenza? Sappiamo già che in caso di dati giudiziari il Fisco non ha bisogno del consenso dell’interessato per procedere a controllare i suoi dati. Ciò si verifica quando si ha a che fare con:
- Provvedimenti finali di condanna definitiva;
- Liberazione condizionale;
- Divieto od obbligo di soggiorno;
- Misure alternative alla detenzione.
L’acquisizione di questi dati da parte del Fisco è limitata ai fini del procediemento di accertamento fiscale, ma non tutti sanno che anche ai fini della funzione di verifica il Fisco non è obbligato richiedere il consenso dell’interessato.