Anche le mance verranno tassate. Questa è la decisione della corte di cassazione dopo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un guadagno complessivo di 84.000 euro in mance.
La Corte di Cassazione ha deciso di accogliere il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro un capo ricevimenti di un hotel di lusso a 5 stelle in Costa Smeralda, che avrebbe percepito circa 84.000 euro in mance. Per questo motivo la Cassazione ha dato il via libera alla tassazione sulle mance dei camerieri. Le mance rilasciate da clienti generosi sono sempre stati un modo per camerieri, baristi, intrattenitori e altri operatori a stretto contatto con le persone per arrotondare, visto che si trattava di regali extra rispetto al compenso per il proprio lavoro. Questa regola finisce oggi perché la Corte di Cassazione ha stabilito che anche le mance dovranno essere tassate esattamente come ogni altra forma di remunerazione che va a formare il reddito di un lavoratore.
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Nelle motivazioni dell’ordinanza della Corte di Cassazione si legge che l’articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, nel testo post riforma Irpef del 2004, prevede una nozione onnicomprensiva di reddito da lavoro dipendente, non più limitata al salario percepito dal datore di lavoro. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere (intendendo con tale espressione la quantificazione dei beni e dei servizi) a qualunque titolo percepiti durante il periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
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Quindi anche le mance in contanti vanno ad aggiungersi al salario nella formula per calcolare il reddito percepito da un lavoratore dipendente in un determinato periodo di imposta, anche quando non sono elargite direttamente dal datore di lavoro, in quanto hanno origine dal rapporto subordinato. Le mance dei vacanzieri ricevute dal capo ricevimento di cui sopra, erano state catalogate dall’Agenzia delle Entrate come reddito da lavoro dipendente non dichiarato. Accusato di evasione fiscale, il contribuente si è rivolto ai giudici sostenendo che le mance non potevano essere considerate tassabili perché non comprese nel reddito da lavoro dipendente. La Cassazione ha tuttavia riconosciuto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, mentre il capo ricevimento in questione ha dovuto pagare le tasse su quelle mance.