Entro il 30 settembre, tutti i contribuenti che hanno usufruito della sospensione dovranno procedere con il pagamento delle cartelle.
Fino al 31 agosto, grazie al D.L. 73/2021, il decreto Sostegni-bis, i contribuenti hanno potuto beneficiare della sospensione delle cartelle esattoriali, che sono state praticamente congelate. La sospensione riguardava tutti i pagamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Sono stati oggetto di sospensione le cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione; gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate; gli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. Dunque, in assenza di un provvedimento urgente entro il 30 settembre, tutti i contribuenti che hanno usufruito della sospensione dovranno procedere con il pagamento.
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Si parla di un milione di cartelle al mese, per un totale di 4 milioni fino a fine anno e 25 milioni di atti, di cui la maggior pare con debiti di importo superiore ai 10.000 euro. Dunque le rate delle cartelle esattoriali, per i contribuenti che hanno aderito alla pace fiscale, con rottamazione ter e saldo e stralcio, andranno pagate. Le prime scadenze erano per il 31 luglio e il 31 agosto, rispettivamente per quanto riguardava le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio del 2020. Il prossimo appuntamento è il 30 settembre, giorno entro il quale vanno pagate tutte le rate residue delle cartelle esattoriali aderenti alla definizione agevolata, scadute il 31 luglio 2020. Entro il prossimo 30 novembre, bisognerà saldare tutti i pagamenti relativi al 2021.
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Pagare a rate
Come noto, i pagamenti sospesi nel periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro giovedì 30 settembre. Per evitare di pagare in unica soluzione, per le cartelle in scadenza proprio nel suddetto periodo di sospensione, è possibile richiedere una rateazione degli importi dovuti. Per le richieste di rateizzazione delle cartelle esattoriali presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il “Decreto Ristori” prevede che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà certificata con Isee deve essere documentata solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro.
Inoltre, una volta ottenuta la rateazione, relativamente ai piani di rateizzazione in essere al 31 dicembre 2020 o richiesti entro il 31 dice2021, il contribuente decade dalla rateazione delle cartelle esattoriali in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.