L’Inps ha reso note le procedure per quanto riguarda il recupero crediti con pignoramento della pensione in caso di situazioni debitorie. L’ente, infatti, deve procedere con molta cautela quando adotta misure tanto drastiche.
L’Inps ha la possibilità di pignorare il conto corrente, lo stipendio o anche la pensione di un contribuente in caso di situazione debitoria. In ogni caso, però, ci sono dei forti limiti entro cui il Fisco può agire con queste misure tanto drastiche. Nei casi delle pensioni, in particolare, le manovre dell’Inps sono molto circoscritte, così come quello di qualcunque altro ente terzo. Il prelievo di una quota della pensione da parte dell’Inps è da considerarsi legittimo solo se autorizzato da una disposizione di legge o da una condanna dell’autorità giudiziaria.
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Il prelievo può derivati da atti negoziali posti in essere dal titolare della pensione. Nello specifico nei seguenti casi:
- Contratti di finanziamento con cessione del quinto;
- Concessione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape volontario);
- Pagamento delle quote associative a organizzazioni sindacali.
Il prelievo può essere disposto anche per atti giuridici, come negli esempi seguenti:
- Prelievo delle imposte a carico del pensionato in qualità di contribuente;
- Sentenze di condanna con pignoramento;
- Provvediemento di assegnazione giudiziale di quote di pensione, come avviene per gli assegni divorzili.
L’Inps non può effettuare trattenute sulle pensioni o pagamenti disgiunti a favore di più beneficiari senza istituti giuridici che conferiscono espressamente il potere impositivo dell’istituto.
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Il nuovo messaggio dell’Inps chiarisce le eventualità in cui può avvenire il recupero dei crediti erariali a seguito di sentenze di condanna decise dalla Corte dei Conti. L’azione di recupero può avvenire attraverso:
- Recupero in via amministrativa;
- Esecuzione forzata come previsto dal Codice Civile;
- Iscrizione a ruolo ai sensti della normativa sulla riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali.
In tali casi l’ufficio designato sceglie come attuare il prelievo nella maniera più proficua, valutando l’entità del credito, la situazione patrimoniale del debitore e ogni elemento o circostanza rilevante. Dopo 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio dell’anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al PM competente un prospetto informativo che indica le partite riscosse e quelle da riscuotere, compresa la modalità.