Niente stipendio per i lavoratori che non saranno muniti di Green Pass a partire dal 15 ottobre, quando questo sarà obbligatorio.
Il green pass sarà presto obbligatorio nei luoghi di lavoro. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge che rende obbligatorio il green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre fino al 31 dicembre, quando dovrebbe terminare lo stato di emergenza causa Covid in Italia. Il provvedimento sull’estensione dell’obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro è stato annunciato come “un decreto per continuare ad aprire il Paese”. Dunque, tra una quindicina di giorni, ci si potrà recare a lavoro solo muniti dal certificato vaccinale e l’Italia. L’obbligo scatta in tutti i luoghi di lavoro, per i dipendenti sia pubblici che privati. Sarà necessario nelle fabbriche, negli uffici, negli studi professionali, secondo quanto stabilito dal decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre.
Leggi anche: Venti minuti per svuotare un conto corrente, ecco come fanno
Cosa accade ai lavoratori senza Green Pass? Per loro, non ci sarà la sospensione né nel privato né del pubblico. In origine era invece prevista la sospensione del rapporto di lavoro a partire dal quinto giorno fino alla presentazione del lasciapassare. L’assenza sarà invece considerata ingiustificata fino alla presentazione della predetta certificazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, ma “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Tuttavia, dal primo giorno, “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”
Leggi anche: Finalmente niente più code infinite alla poste, ecco come si fa da casa
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro può sostituire temporaneamente il lavoratore sprovvisto di green pass. Nell’articolo 3, infatti, si legge che nelle piccole imprese, “dopo il quinto giorno di mancata presentazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021″. Del resto, era già arrivata la pressione di Confesercenti che aveva chiesto “chiarezza sulle norme che regolano sospensioni e sostituzioni nelle attività con quindici dipendenti o meno”, facendo notare come le bozze in circolazione prevedono per le aziende di ridotte dimensioni un periodo di sospensione per i lavoratori privi di pass non superiore ai dieci giorni.