C’è un modo per evitare la demolizione di un manufatto per abuso edilizio: la Cassazione ha stabilito un principio importante con una sentenza.
La Suprema Corte infatti ha affermato che la possibilità di non eseguire una demolizione esiste nel caso in cui possa derivarne un pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva e solo nel caso di parziale difformità tra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece è stato realizzato.
La fiscalizzazione dell’abuso edilizio, quindi la possibilità – ma solo in pochi casi – di evitare la demolizione pagando solo la sanzione pecuniaria, è arrivata quindi in Cassazione grazie alla sentenza 11638/2021. Questa riepiloga alcuni paletti chiave in materia che vanno oltre la fiscalizzazione, come la revoca, la sospensione dell’ordine di demolizione, la prescrizione e il condono edilizio.
Tutto ha preso piede al tribunale di Velletri, dove un giudice ha respinto un’istanza di revoca dell’ordine di demolizione per opere abusive realizzate con una sentenza divenuta definitiva. I ricorrenti hanno impugnato alcuni provvedimenti del comune alla domanda in sanatoria presentata per le opera in questione davanti al Tar perché l’esecuzione dell’ordine di demolizione determinerebbe un grave ed irreparabile danno in caso di accoglimento dei ricorsi amministrativi. Non solo: l’eventuale abbattimento della parte abusiva dello stabile comporterebbe un grave ed irreparabile danno alla parte dell’edificio legittimamente costruita. In aggiunta, si lamenta violazione di legge con riferimento al richiamato art. 7 C.E.D.U., sul rilievo che la demolizione sarebbe da considerarsi sanzione penale, e non sanzione amministrativa, con conseguente intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 173 cod. pen.
Quando è possibile revocare l’ordine di demolizione
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La Cassazione ha rilevato che la domanda di condono era stata più volte rigettata dal Comune e che i ricorsi amministrativi erano stati per due volte rigettati dal Tar, ma in ogni caso – e qui è la parte principale – va ribadito che l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio.
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In tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di cd. “fiscalizzazione” di cui all’art. 34 del dpr 380/2001, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di tolleranza individuato dall’ultimo comma dell’articolo citato) fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo (Sez. 3, n. 16548 del 16/06/2016, dep. 2017, Porcelli, Rv. 269624).