Se presenti domanda entro il 30 settembre per l’assegno unico, potrai ricevere anche gli arretrati. Ecco come!
C’è tempo fino al 30 settembre per richiedere gli arretrati dell’assegno unico per le famiglie. Infatti, le istanze presentate entro il 30 settembre 2021 daranno diritto agli arretrati. Per le domande inoltrate oltre questa data, l’assegno temporaneo per i figli spetterà solo dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre 2021. Ricapitolando: i beneficiari dell’assegno unico avranno tempo fino al 30 settembre per fare richiesta e ricevere di conseguenza anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio. Nel caso di invio successivo a tale scadenza, l’assegno spetterà a partire dalla data di trasmissione della domanda.
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L’importo dell’assegno unico per i figli sarà accreditato sull’IBAN del richiedente, mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno potrà essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore. In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore “solo” che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.
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Le regole per l’invio sono contenute nel messaggio INPS n. 2371 del 22 giugno 2021. Deve essere inoltrata una domanda per ciascun figlio, attraverso le seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0, o una Carta Nazionale dei Servizi;
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.