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Restituzione deposito cauzionale: perché il proprietario non può tenersi i soldi anche se contesta dei danni

Published by
Libero Ramati

E’ illegittimo trattenere il deposito, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti.

La legge 392 del 1978 sancisce che il deposito cauzionale non può superare le tre mensilità ed è produttivo di interessi legali che devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. Si tratta di una forma di garanzia per il proprietario della casa, sulla somma e sui beni ricevuti sarà possibile rivalersi in caso di un danno cagionato e per l’ammontare di questo.

La somma di denaro è legata all’adempimento di alcune obbligazioni a carico del conduttore, come pagare l’affitto e risarcire i danni provocati. Questo deve essere restituito oppure deve nascere l’interesse per cui il locatore lo può incamerare legittimamente, ma questo non è mai semplice. Al termine della locazione infatti il proprietario deve restituirlo, senza alcun adempimento del conduttore.

Illegittimo trattenere il deposito cauzionale, senza fare domanda giudiziale

Invece è illegittimo trattenere il deposito cauzionale, anche in presenza di danni all’immobile, senza effettuare una domanda giudiziale per l’attribuzione per la copertura dei danni subiti o degli importi rimasti impagati: in questo caso il conduttore più esigerne la restituzione. Quindi nello specifico della legge non è sufficiente che l’affittuario abbia commesso un inadempimento, il proprietario deve presentare una domanda giudiziaria diretta all’accertamento dell’inandempimento per poter incamerare la somma.

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La restituzione, comunque, all’affittuario, non svincola quest’ultimo dall’inesistenza dell’inadempimento del conduttore e del diritto del locatore a essere risarcito. Infatti non è infrequente il caso di un proprietario che scopre il danno solo molto tempo dopo la fine del contratto di locazione. Lo svincolo quindi significa solo che il locatore non avrà più una garanzia specifica, ma non significa che non esista l’inadempimento.

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Lo svincolo infatti può essere volontario o coattivo, ma non può essere riconosciuto un effetto diverso alla mera perdita della garanzia liquida che rappresenta. La prova dell’inesistenza a carico del conduttore può derivare solo a seguito di una manifesta rinuncia del locatore a far valore i suoi crediti o l’accertata infondatezza delle pretese del locatore. In sostanza, una volta restituita la somma, il locatore conserva comunque il diritto di chiedere un risarcimento danni derivanti dall’inadempimento del conduttore.

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