Il danno da vacanza rovinata prevede di richiedere un risarcimento danni nel caso in cui la vacanza sia stata fonte di stress. Ecco come.
Tre anni. E’ questo il tempo che hai per decidere se chiedere un risarcimento oppure no nel caso in cui le tue vacanze siano state rovinate. Infatti, in quanto consumatore, se hai avuto un imprevisto che ha inaspettatamente rovinato la tua vacanza puoi richiedere il danno da vacanza rovinata. Questo rappresenta una tipologia di danno che mette sotto stress il consumatore, creando disagio o turbamento. Il danno da vacanza rovinata, infatti, non comporta necessariamente una perdita patrimoniale per il viaggiatore, né quindi esclusivamente un danno economico. Secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 62 del 2018, la tutela riguarda non solo il turista ma anche chi si trova a viaggiare per motivi lavorativi.
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Quando il viaggiatore – inteso in senso lato – subisce uno stress e danni a causa di sistemazioni alberghiere inadeguate o di servizi offerti di livello inferiore a quelli attesi, si parla di danno da vacanza rovinata. Giuridicamente, si definisce come “il pregiudizio del viaggiatore che deriva dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, riposo riposo, ma anche di lavoro, vista l’estensione operata dal D.Lgs. n. 62 del 2018 al “viaggiatore”.
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Come chiedere il risarcimento
Secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62, in vigore dal I luglio 2018, e che attua la direttiva europea 2015/2302 – che ha modificato l’art. 46 del Codice del Turismo, in tema di Risarcimento del danno da vacanza rovinata – nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni è rivelante, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore un risarcimento del danno in base al tempo di vacanza inutilmente trascorso oppure all’irripetibilità dell’occasione perduta. Nel danno di vacanza rovinata può essere risarcito il danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti; oppure il danno esistenziale o morale. Il diritto al risarcimento va in prescrizione in tre anni.
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Per avere diritto al risarcimento, il viaggiatore è tenuto a dimostrare il danno ricevuto, allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte. Il venditore, da parte sua, deve provare l’avvenuto adempimento del contratto. La quantificazione del danno deve essere integrale, ovvero risarcire integralmente la persona offesa; inoltre deve essere equa ed accertata dal giudice in base alla consistenza del pregiudizio allegato.