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Morte violenta in famiglia, i debiti nei confronti dell’INPS non possono essere fatti pagare ai figli

Published by
Riccardo Magliano

In caso di omicidio chi paga i danni ai familiari della vittima? In teoria sarebbe il carnefice, ma se anche questi dovesse passare a miglior vita, il peso del debito ricadrebbe sui figli del colpevole. Alla luce di questo: cosa succede se la vittima è l’altro genitore?

 

Un omicidio è sempre una tragedia, ma una volta compiuto si apre la procedura dei pagamenti dei danni ai parenti della vittima. La legge italiana vuole che sia l’auto del delitto a risarcire i danni che l’INPS riconosce alla famiglia della vittima, che secondo la legge ha subito un danno come la vittima stessa. Nel caso nel quale, però, l’omicida dovesse a sua volta morire, la legge vorrebbe che il debito nei confronti dell’INPS e delle vittime ricadesse sui figli dell’omicida, in qualunque situazioni si trovino. Questa legge crea un paradosso terrificante nel momento in cui la vittima di omicidio è l’altro genitore dei figli, dell’omicida, quindi in un caso di omicidio del partner. In questo caso i figli dell’omicida sarebbero sia vittime che debitori per lo Stato dei danni provocati dal genitore. Un paradosso inaccettabile.

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La manovra 109 del 15 luglio 2021, alla luce di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2020, mette una pezza a questo problema legislativo, inibendo la legge della successione dei debiti per il triennio 2020 – 2022. L’INPS, come ogni ente previdenziale, non potrà aggredire i beni ereditati dai figli minori o non autosufficienti per soddisfare i crediti vantati nei confronti del genitore che abbia commesso l’omicidio dell’altro genitore.

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I crediti a cui si riferisce la circolare sono quelli vantati dagli enti previdenziali di natura pubblica e dalle casse professionali pendenti o compresi tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, sorti a seguito della commissione del reato. In particolare si tratti degli importi dovuti in favore di uno o più soggetti terzi danneggiati dal reo a titolo di riconoscimento delle seguenti prestazioni:

  • Indennità di malattia;
  • Pensione di inabilità;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • prestazione di invalidità civile.

In questi casi l’INPS deve recuperare dall’autore del reato le prestazione corrisposte surrogandosi nei diritti del danneggiato. Nel caso sopra citato, però l’INPS non potrebbe perseguire i figli dell’omicida morto, ma sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, estorsioni, usura e reati violenti.

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