Il pignoramento dello stipendio o della pensione è una misura che lo Stato può utilizzare contro gli evasori fiscali. C’è tuttavia un modo per difendersi.
Quando si ha a che fare con l’evasione fiscale o il ritardo dei pagamenti sui debiti verso lo Stato, l’Agenzia delle Entrate ha dei mezzi brutali per recuperare il denaro che gli è dovuto. Il pignoramento dello stipendio o della pensione può essere applicato a chiunque, imprenditore, professionista, artigiano, lavoratore o pensionato, come mezzo ultimo per il recupero di cartelle esattoriali scadute. La procedura viene anticipata da una notifica per l’atto di pagamento di una cartella esattoriale notificata almeno un anno prima. All’arrivo della notifica, il debitore ha 5 giorni di tempo per pagare quando dovuto, prima che scatti la procedura di pignoramento dello stipendio oppure del conto corrente nel caso di un professionista.
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Tuttavia è importante sapere che il pignoramento del conto corrente può essere contestato. La Corte di Cassazione ha stabilito, con una sentenza del 2020, che anche l’Agenzia delle Entrate ha un limite rispetto a quanto può intervenire sui conti correnti dei cittadini e la riscossione dei debiti deve avvenire entro determinate procedure. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate deve riscuotere un debito, non può eseguire il pignoramento senza che questo sia permesso da un atto pari alla sentenza di un giudice. Nel caso in cui la procedura non venisse rispettata e l’Agenzia delle Entrate andasse a recuperare direttamente dal conto corrente del cittadino, è possibile contestare l’atto e la Corte di Cassazione lo riterrebbe nullo.
Per il motivo sopra descritto è possibile che il pignoramento di uno stipendio, pensione o conto corrente sia ritenuto nulle nei casi in cui:
- L’Agenzia delle Entrate non provvede a specificare nell’atto di pignoramento i crediti attraverso cui l’Esattore ha avviato la procedura di pignoramento seguendo il prosieguo dell’atto.
- Se l’atto di pignoramento non contiene la lista delle cartelle esattoriali non regolarizzate dal contribuente a cui si riferisce l’espropriazione forzata.