L’Agenzia delle Entrate allarga la maglia per approfittare dei Superbonus anche per sostituire gli infissi: attenzione ai requisiti di legge.
Finalmente arriva la notizia che molti contribuenti aspettavano, quella di poter usufruire dell’Ecobonus al 110% anche per cambiare le vecchie finestre. L’incentivo, che va ricordato parla di un credito di imposta del 110% legato al miglioramento della classe energetica con almeno due graditi di miglioramento, potrà essere utilizzato anche se c’è una variazione di posizione e di dimensioni. A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate con la risposta 524 del 30 luglio, fermo restando i requisiti, che sono comunque molto stringenti.
Il chiarimento prevede che non può essere utilizzato per una nuova installazione e la superficie totale deve essere uguale o inferiore alla precedente, ma rientrano nella fascia di lavori trainati da quelli principali, i trainati. Questa maxidetrazione è utilizzabile anche quando ci sia la possibilità di spostare e variare dimensionalmente gli infissi, ferma restando la dimensione, che deve essere uguale o minore per salvaguardare il risparmio energetico.
La detrazione riconosciuta è del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, per lavoro di efficientamento energetico e consolidamento statico e per la riduzione del rischio sisma (sismabonus). Questi lavori, perché venga riconosciuto il beneficio fiscale, devono essere inquadrati nell’ambitro della ristrutturazione edilizia.
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Questa si compone di un efficientamento energetico o consolidamento, che sono i lavori principali o trainanti. A questi si possono agganciare i lavori trainati, di isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione o riduzione del rischio sismico dell’edificio.
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In particolare per gli infissi, la detrazione è riconosciuta per tutte le tipologie di serramenti, sia porte, portoni che finestre, a patto che siano più efficienti. Non potranno essere montaggi nuovi, ma devono sostituire qualcosa di già esistente e soprattutto devono garantire una trasmittanza termica inferiore o uguale al valore di legge. Le spese ammesse nel conteggio sono quelle di fornitura e installazione e valgono anche per scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti, porte d’ingresso e componenti vetrati. Questo incetivo poi è valido sia per gli immobili presenti nei condomini sia per le case unifamiliari.
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