Chi non ha pagato in tempo il bollo può mettersi in regola nel termine di un anno. Come? Grazie al ravvedimento operoso. Ecco di cosa si tratta.
Il bollo auto è un tributo regionale che deve essere corrisposto da tutti i proprietari di un veicolo a motore, definito anche come il “calcolo della tassa regionale automobilistica”. Il bollo deve essere pagato annualmente da chi risulta proprietario di una o più automobili provvisti di assicurazione auto, indipendentemente dal fatto che il veicolo circoli o meno in strada. L’importo dovuto dipende dalla potenza del veicolo, espressa in kW oppure in cavalli, e dal suo impatto ambientale. Tuttavia, la cifra varia da regione a regione, dal momento che ogni regione italiana ha dei parametri di riferimento che modificano di volta in volta l’ammontare del tributo da versare. E’ possibile verificare quanto pagare ed entro quale data, consultando lo strumento di calcolo online messo a disposizione dall’ACI o dall’Agenzia delle Entrate.
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Il bollo auto può essere pagato presso un ufficio postale, l’ACI, un’agenzia di pratiche automobilistiche, le tabaccherie Lottomatica e, in alcune regioni, anche online. Secondo la normativa, per i veicoli di nuova immatricolazione il bollo auto va versato entro il mese di immatricolazione. Il pagamento della tassa non è dovuta nei casi di furto dell’auto, di vendita o di demolizione o nei casi di esenzione, come quelli di invalidità del proprietario dell’auto; dell’appartenenza dell’automobile alla categoria delle auto storiche o di interesse collezionistico; del basso livello di inquinamento dell’auto.
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Quando pagare
Per le auto, la scadenza della tassa cade nei mesi di aprile, agosto e dicembre. Tuttavia, il pagamento può essere effettuato entro il mese successivo a quello della scadenza. Per le vetture nuove, come già detto, il bollo va saldato entro il mese di immatricolazione. Nel caso in cui non si sia pagato il bollo auto, è possibile ricorrere entro i termini al ravvedimento operoso.
Chi si metterà in regola dopo un anno non sarà più soggetto alla sanzione del 30% dell’importo previsto (oltre agli interessi), ma ad un settimo della sanzione precedente, oltre agli interessi, se la regolarizzazione avviene entro due anni dalla violazione. Altrimenti la cifra sale a un sesto (il 5%), oltre agli interessi, se il pagamento avviene oltre i due anni dalla scadenza. Solo, però, se non è partito l’accertamento da parte della Regioni e se “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento”.
Le sanzioni
Chi non versa l’importo entro questi periodi è soggetto a sanzioni. Se il pagamento avviene con un ritardo di 15 giorni, si avrà una sanzione pari allo 0,1% della tassa per ogni giornata di ritardo. Per un ritardo che va dai 30 ai 90 giorni, invece, la sanzione sale all’1,67% più il pagamento della mora. Dopo tre mesi ed entro un anno dalla scadenza la sanzione ammonterà al 3,75% dell’imposta originaria. Oltre un anno, scatta la multa pari al 30% del tributo, oltre la mora dello 0,5% per ogni semestre di ritardo. Per il bollo non pagato per 3 anni consecutivi, scatta invece la radiazione del veicolo che per poter circolare dovrà essere sottoposta a nuova immatricolazione.