L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il nuovo calendario dei pagamenti di Iva e dell’Irpef da parte delle imprese.
Prorogati i versamenti dell’Iva e dell’Irpef, come stabilito dall’ Agenzia delle Entrate che ha fornito, con la risoluzione n. 53 del 5 agosto 2021, dei chiarimenti riguardante la proroga dei versamenti e le tempistiche. Inoltre, l’Agenzia ha chiarito anche le modalità di versamento delle somme. I termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter del Decreto legislativo n.73 del 2021, il “Decreto Sostegni bis”, nella conversione del 23 luglio 2021, n. 106. Per effetto della proroga, i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021, possono essere eseguiti entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione.
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Non è possibile – chiarisce l’Agenzia – rimandare i pagamenti in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni, con una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Chi invece ha iniziato i pagamenti a rate, secondo le scadenze previste, può proseguire rimandando il pagamento delle rate in scadenza al 31 agosto 2021 al 15 settembre 2021, senza interessi. Per le rate in scadenza successivamente al 15 settembre 2021, gli interessi sono al tasso del 4 per cento annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021. Qualora siano già stati versati interessi, che non sono più dovuti per effetto della proroga, questi possono essere scalati dagli interessi dovuti sulle rate successive. Senza rateazione, è possibile versare la differenza dovuta a saldo in un’unica soluzione, entro il 15 settembre 2021 e senza interessi; oppure in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.
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Le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell’IVA, e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021. La rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo a decorrere dal 16 settembre. Le scadenze possono così riassumersi:
La scadenza si riferisce ai contribuenti che, in maniera contestuale:
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