Spesso succede che una vacanza, seppur ben organizzata, venga rovinata da una serie d’imprevisti. Per cancellazioni, servizi che non rispettano le aspettative, è possibile chiedere il risarcimento danni.
L’art. 47 del Codice del Turismo prevede che il turista possa richiedere un risarcimento dei danni correlati alla durata della propria vacanza, a causa della mancata esecuzione della stessa o delle sue prestazioni. Una vacanza, se va male, rappresenta un’occasione perduta che può incidere a livello economico e psicologico sul turista.
Infatti questo tipo di danno non contempla solamente una perdita di patrimonio, ovvero un costo in denaro, ma anche una perdita non patrimoniale, dovuta a una vacanza poco riuscita. Il danno dovuto a una vacanza andata male è un danno alla persona di cui è previsto il risarcimento in base all’art. 2059 c.c.
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Le condizioni per cui è possibile chiedere il risarcimento a causa di una vacanza rovinata sono:
- Inadempimento: nell’esecuzione dei servizi presso la struttura ospitante del soggiorno o dell’agenzia di viaggi che ha organizzato il tutto.
- Annullamento: senza un preavviso e senza la volontà dell’acquirente, la vacanza viene annullata. In questo caso il risarcimento danni è escluso solo se, tra le condizioni della partenza, era indicata la possibilità di annullamento per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
- Difformità: tra quanto è stato promesso e le reali condizioni dell’esperienza prenotata o della struttura di alloggio. A meno che tale difformità non venga causata da un agente esterno come una calamità.
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Tempi e modalità per chiedere il risarcimento vacanze
Per richiedere il risarcimento si deve trattare di qualcosa di grave e dimostrabile. Spetta sempre al turista dimostrare i danni e la loro entità. A rispondere saranno gli organizzatori della vacanza o la struttura presso cui si è prenotato il soggiorno. Al verificarsi di un disservizio in grado di compromettere la propria vacanza, è opportuno presentare tempestivamente il reclamo, tramite mail o appositi portali indicati dal tour operator. In caso di mancata risposta dopo 10 giorni dal rientro, è possibile presentare un reclamo formale con una raccomandata a/r, o una pec.
Bisognerà sempre allegare alla richiesta le prove del mancato servizio, tramite fotografie, firme, testimonianze o video. Inoltre, è importante conservare tutti i documenti importanti: contratto di vendita, ricevute e scontrini utili. La richiesta di danni si prescrive in un anno dal rientro della vacanza. Dopo di che sarà possibile recarsi al Tribunale competente.