Reddito di cittadinanza, attenzione a un errore comune da non commettere

Nella compilazione della domanda per il Reddito di Cittadinanza compare spesso un errore che non si deve fare, pena la decadenza del beneficio.

errore nella domanda del reddito di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza è un beneficio statale che sta aiutando in modo consistente chi è riuscito ad ottenerlo. Tuttavia, ancora oggi, nella compilazione della domanda insiste un errore che rende molte delle domande non valide e non permettono di accedere immediatamente al reddito. Molti credono che per il calcolo dell’importo, l’INPS prenda in considerazione solo la situazione reddituale legata all’ISEE, cioè quella riferita a due anni prima. Questo non è corretto. La normativa sul Reddito di cittadinanza è chiara su questo punto e chiede che, contestualmente all’invio della domanda o in un successivo momento, il titolare della prestazione debba comunicare i redditi da lavoro non indicati nell’ISEE, pena la decadenza del beneficio.

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Il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare. Per quelli non indicati nell’ISEE e riferiti al periodo successivo a quello di riconoscimento del Reddito di cittadinanza, il Decreto legge che lo tutela prevede che: in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, nel corso dell’erogazione del Reddito di cittadinanza, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio dal mese successivo a quello della variazione.

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Cosa fare per evitare errori

Per non commettere errori nel caso abbiate cominciato a lavorare prima della presentazione della domanda del Reddito di cittadinanza, ma dopo il periodo preso come riferimento dal DSU, dovreste:

  • sbarrare il quadro E della domanda del Reddito di cittadinanza (modulo SR180 dell’INPS);
  • allegare alla domanda il modulo SR182/Com-Ridotto indicando i redditi riferiti alla suddetta attività lavorativa.

Se invece si comincia a lavorare dopo il riconoscimento della domanda, entro 30 giorni dovrete comunicare il reddito percepito tramite il modulo SR181/Com-Esteso.

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