Nella compilazione della domanda per il Reddito di Cittadinanza compare spesso un errore che non si deve fare, pena la decadenza del beneficio.
Il Reddito di cittadinanza è un beneficio statale che sta aiutando in modo consistente chi è riuscito ad ottenerlo. Tuttavia, ancora oggi, nella compilazione della domanda insiste un errore che rende molte delle domande non valide e non permettono di accedere immediatamente al reddito. Molti credono che per il calcolo dell’importo, l’INPS prenda in considerazione solo la situazione reddituale legata all’ISEE, cioè quella riferita a due anni prima. Questo non è corretto. La normativa sul Reddito di cittadinanza è chiara su questo punto e chiede che, contestualmente all’invio della domanda o in un successivo momento, il titolare della prestazione debba comunicare i redditi da lavoro non indicati nell’ISEE, pena la decadenza del beneficio.
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Il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare. Per quelli non indicati nell’ISEE e riferiti al periodo successivo a quello di riconoscimento del Reddito di cittadinanza, il Decreto legge che lo tutela prevede che: in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, nel corso dell’erogazione del Reddito di cittadinanza, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio dal mese successivo a quello della variazione.
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Cosa fare per evitare errori
Per non commettere errori nel caso abbiate cominciato a lavorare prima della presentazione della domanda del Reddito di cittadinanza, ma dopo il periodo preso come riferimento dal DSU, dovreste:
- sbarrare il quadro E della domanda del Reddito di cittadinanza (modulo SR180 dell’INPS);
- allegare alla domanda il modulo SR182/Com-Ridotto indicando i redditi riferiti alla suddetta attività lavorativa.
Se invece si comincia a lavorare dopo il riconoscimento della domanda, entro 30 giorni dovrete comunicare il reddito percepito tramite il modulo SR181/Com-Esteso.