Clamorosa inversione dell’Agenzia delle entrate sul bonus facciate: arriva l’ok definitivo che farà felici tutti i condomini.
Arriva una definizione per delimitare con maggiore precisione un bonus fondamentale per rinnovare e migliorare le condizioni dei nostri palazzi. Secondo la circolare può accedere al bonus facciate anche un condominio minimi, che può sostenere integralmente il costo degli interventi.
In particolare il rinnovamento dovrà essere approvato dall’assemblea e servirà il consenso unanime, sia per l’esecuzione che per il sostentamento della spesa. La risposta 499 del 21 luglio chiarisce così un aspetto borderline, legato proprio all’accesso al bonus per quei condomini giudicati inizialmente troppo piccoli.
La risposta è arrivata ad una palazzina di tre unità immobiliare, la cui proprietà è suddivisa tra marito e moglie, ma al di là del caso specifico questa interpretazione è valida anche per altri situazioni similari che intendano eseguire interventi di rifacimento della facciata.
La premessa all’approvazione è che il condominio possegga tutti i requisiti di legge necessari per accedere al bonus facciate e naturalmente che anticipi tutta la somma necessaria per dare avvio ai lavori e per concluderli. Solo a questo punto sarà possibile sfruttare l’agevolazione fiscale con il relativo credito d’imposta.
In questa condizione particolare sarà necessaria una delibera approvata all’unanimità.
Il bonus facciate corrisponde una detrazione al 90% per il condominio ed i relativi proprietari ed è stato introdotto dalla legge di bilancio 2020, in particolare dall’articolo 1 commi dal 219 al 224 e poi modificato ulteriormente dalla legge di bilancio 2021 nell’articolo 1 comma 59.
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I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sono arrivati con la circolare 2/2020 sulla modalità di fruizione del bonus e dall’articolo 1123 del codice civile incentrato sui lavori delle parti comuni di un condominio. Questa norma specifica che “e spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
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La specifica dell’Agenzia delle entrate ribadisce che per sfruttare le agevolazioni del bonus facciate serve un criterio diverso dal 1123, solo se l’assemblea approva all’unanimità e questo è valido anche per il condominio minimo, ovverosia composto da meno di 8 condomìni.
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