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INPS, in arrivo nuova indennità Covid-19: ecco chi può ottenerla e come

Published by
Riccardo Magliano

Per il protrarsi dell’emergenza della pendemia, l’INPS ha previsto ulteriori misure di sostegno tramite indennità.

Con il decreto Sostegni del 22 marso 2021, l’INPS ha previsto ulteriori misure di sostegno attravero indennità di 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori. Le indennità sono previste per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

  • stagionali e somministrati del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali appartenenti a settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termiali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • determinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Coloro che hanno già ricevuto l’indennità prevista dal decreto Ristori hanno diritto a una ulteriore indennità di 2.400 euro, senza necessità di presentare una nuova domanda.

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Nel caso in cui un soggetto rientri in due o più delle categorie sopra citate, gli spetta comunque una sola indennità. L’indennità Covid-19 non è cumulabile con:

  • indennità erogata dalla società Sporte e Salute;
  • indennità a fatore degli operatori domestici;
  • indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • il Reddito di Emergenza;
  • l’indennità di funzione prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari.

Nel caso degli stagionali e dei somministrati del turismo l’indennità non è cumulabile neanche con la NASpl. L’indennità Covid-19 2021 è invece cumulabile con:

  • l’assegno ordinario di invalidità;
  • la NASpl;
  • la DIS-COLL;
  • le erogazioni monetarie derivandi da borse lavoro e tirocini professionali;
  • i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  • i premi e i compensi conseguiti per attività sportive dilettantistiche;
  • le prestazioni di lavoro occasionali nei limiti di compensi per importo non superiore ai 5.000 euro per anno civile.

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Per ottenere l’indennità Covid-19 occorre soddisfare alcuni requisiti:

  • Il rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione deve essere cessato tra l’1 gennaio 2019 e il 23 marso 2021, con almeno 30 giorni lavorativi;
  • Alla data data del 23 marzo 2021, non si deve essere titolati di un trattamento pensionistico diretto, della indennità di disoccupazione NASpl o di un rapporto di lavoro subordinato.

Chi non ha beneficiato della precedente indennità del Decreto Ristori ed è in possesso dei requisiti, ha potuto richiedere l’indennità Covid-19 2021 entro il 31 maggio 2021.

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