Lavorare dopo la pensione è possibile, ma ci sono diverse restrizioni a cui dover stare attenti.
Il lavoro dopo il pensionamento è pienamente cumulabile con la maggior parte delle misure previdenziali. Con l’eccezione di Quota 100, che prevede il divieto di accumulo fino al raggiungimento dei 67 anni di età, e Quota 41, che lo prevede fino all’ipotetico raggiungimento dei contributi necessari per accedere alla pensione anticipata, nessuna altra misura previdenziale presenta diviedi di accumulo.
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Dal 1 gennaio 2009, il Dl 112/2008 ha sancito la piena cumulabilità delle pensioni con il reddito di lavoro. I limiti di cumulabilità rimangono per:
Non sono rilevanti invece i seguenti redditi:
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In caso di lavoro dipendente e pensione, la trattnuta viene effettuata dal datore di lavoro sulla retribuzione spettante e poi versata all’ente previdenziale. Il lavoratore ha l’obbligo di dichiarare la propria qualità di pensionato lavoratore. La trattnuta viene effettuata direttamente dall’INPS nei seguenti casi:
In caso di lavoro dipendente la trattenuta è giornaliera, pari al 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo. In caso di lavoro autonomo, la trattenuta è mensile e corrisponde al 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo.
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