Lavorare dopo la pensione è possibile, ma ci sono diverse restrizioni a cui dover stare attenti.
Il lavoro dopo il pensionamento è pienamente cumulabile con la maggior parte delle misure previdenziali. Con l’eccezione di Quota 100, che prevede il divieto di accumulo fino al raggiungimento dei 67 anni di età, e Quota 41, che lo prevede fino all’ipotetico raggiungimento dei contributi necessari per accedere alla pensione anticipata, nessuna altra misura previdenziale presenta diviedi di accumulo.
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Dal 1 gennaio 2009, il Dl 112/2008 ha sancito la piena cumulabilità delle pensioni con il reddito di lavoro. I limiti di cumulabilità rimangono per:
- Pensioni di invalidità e assegni in invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidabile con meno di 40 anni di contribuzione, in presenza di redditi di lavoro dipendente superiori al trattamento minimo annuo.
- Pensioni di invalidità e assegni in invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidabile con meno di 40 anni di contribuzione, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, in presenza di reddito da lavoro autonomi superiore al trattamento minimo annuo.
- Pensioni di anzianità liquidate a lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Non sono rilevanti invece i seguenti redditi:
- Redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promossi da enti locali e da altre istituzioni sia pubbliche che private.
- Indennità percepite in qualità di giudice di pace, di giudice onorario aggregato o giudice tributario.
- Indennità e gettoni di presenza percepiti da amministratori locali.
- Indennità concesse a cariche pubbliche elettive.
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Le Trattenute
In caso di lavoro dipendente e pensione, la trattnuta viene effettuata dal datore di lavoro sulla retribuzione spettante e poi versata all’ente previdenziale. Il lavoratore ha l’obbligo di dichiarare la propria qualità di pensionato lavoratore. La trattnuta viene effettuata direttamente dall’INPS nei seguenti casi:
- Tardiva liquidazione della pensione, operando le trattenute sugli arretrati.
- Attività lavorativa dipendente svolta dal pensionato all’estero. In questo caso è obblogatorio per il pensionato lavoratore di comunicare all’INPS la data dell’inizio dell’attività, il numero di giornate di lavoro e l’importo mensile di retribuzione.
- Reddito da lavoro autonomo
In caso di lavoro dipendente la trattenuta è giornaliera, pari al 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo. In caso di lavoro autonomo, la trattenuta è mensile e corrisponde al 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo.