Un nuovo emendamento del Decreto Sostegni Bis introduce delle novità per il bonus sanificazione, allargandone la platea di beneficiari. Vediamo quali sono le novità introdotte per la misura.
Il bonus sanificazione è un credito d’imposta introdotto con il Decreto Rilancio del 2020. Viene riconosciuto per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro, per la loro sanificazione o per l’acquisto di dispositivi di protezione. Con l’emendamento del Decreto Sostegni Bis, il bonus viene ripetuto anche nel 2021 per la copertura delle stesse spese effettuate a giugno, luglio e agosto 2021. In origine, il bonus era riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali ed enti religiosi, per poi allargarsi a strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. L’emendamento del Decreto Sostegni Bis allarga la platea anche alle strutture private per affitti brevi, Bed & Breakfast e case vacanze.
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I prodotti ammessi per il bonus sono tutti i prodotti igienizzanti e di sicurezza conformi alle norme UE sulla sicurezza. Comprendono mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti.
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Il credito d’imposta
Nella sua prima formulazione il bonus sanificazione permetteva un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute (e documentate) per l’acquisto dei prodotti sopra citati in modo da sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti, per la somministrazione dei tamponi a tutte le persone che prestano opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi al beneficio. Il credito d’imposta ha un tetto massimo di 60.000 euro.
Con la nuova formulazione il credito d’imposta scende al 30% delle spese, ma resta il tetto massimo di 60.000 euro. Il limite complessivo della spesa è di 200 milioni di euro. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state effettuate le spese, oppure in compensazione nel modello F24.