Cosa accade se, percependo la Naspi, si trova lavoro? Ecco come cambiano le condizioni e cosa bisogna comunicare all’Inps.
Quando si parla di Naspi, i dubbi sono moltissimi e riguardano soprattutto il cambiamento dei rapporti di lavoro. La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ( NASPI ) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI. Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
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Non possono invece accedere alla prestazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa; i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la Naspi. L’indennità di disoccupazione NASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito.
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E’ bene specificare che in caso di lavoro retribuito con ritenuta d’acconto si è tenuti a comunicare all’INPS i guadagni presunti ai fini Naspi. Infatti, l’indennità Naspi non obbliga al non lavoro, sia esso subordinato che autonomo, nel rispetto dei limiti annui imposti dalla normativa. Ciò nonostante, con lavoro autonomo, sia con partita IVA che con ritenuta di acconto, è necessario dare comunicazione all’INPS dei guadagni previsti con l’attività che si intraprende durante la percezione della Naspi. Nel caso del lavoro accessorio con ritenuta d’acconto, se il compenso non supera determinati limiti, non è necessario presentare comunicazione. La circolare 142 del 29.7.2015 specifica che “l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile”.
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Invece, per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile, “la prestazione NASPI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno”. Se il lavoro, quindi, per il quale verrà pagata con ritenuta d’acconto è occasionale e accessorio nel limite dei 3mila euro, la cumulabilità con la Naspi è intera e non è tenuta a darne comunicazione all’INPS. Se il compenso è superiore ai 3mila euro ma inferiore ai 7mila, l’indennità le sarà decurtata dell’80% del reddito percepito dal lavoro occasionale accessorio.
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