Al via dal 5 luglio le domande per richiedere il contributo per Fondo perduto alternativo. Attenzione, però, ad alcune “trappole” delle domande online.
Al via dal 5 luglio le domande per richiedere il Fondo perduto alternativo. Si tratta del secondo filone di aiuti destinati ai titolari di Partita Iva, previsti dal Decreto Sostegni bis. Le domande possono essere inviate a partire da oggi e fino al 2 settembre. A definire contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di riconoscimento del contributo è stata l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 175776 del 2 luglio. La misura è stata definita come “contributo Sostegni bis attività stagionali” di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021.
Leggi anche: Bonus Iscro, domande al via: cos’è e a chi spetta il nuovo incentivo Inps
Attenzione, però, perché la procedura potrebbe rivelarsi tutt’altro che semplice. Infatti, Il modello, oltre alla parte compilativa riguardante i requisiti tecnici per l’ottenimento dell’agevolazione, contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e prevede l’obbligo di compilare l’allegato di tutti gli aiuti ricevuti sulla base dei precedenti decreti anti-Covid. A farlo notare è Il Sole 24 ore, che sottolinea lo sforzo e il peso della richiesta indirizzata ai contribuenti. Uno sforzo ricostruttivo che potrebbe facilmente far incappare in errori. Tra l’altro, l’invio della domanda è sì possibile a partire dal 5 luglio, ma solo per i contribuenti che si avvalgono dell’utilizzo dell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” del sito internet delle Agenzie delle Entrate. Per chi si avvale di altri servizi, il termine è quello di mercoledì 7 luglio.
Leggi anche: Saldi estivi, via dal primo luglio: il calendario regione per regione
A chi spetta
Nel comunicato stampa che ha accompagnato il provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma non prevede l’ottenimento di un contributo minimo per chi ha attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018. Il contributo è riconosciuto ai titolari di partita IVA esclusi dal decreto Sostegni che non hanno ricevuto l’accredito automatico disposto dal decreto n. 73/2021. L’incentivo è destinato anche a chi ha beneficiato delle prime due tranche di aiuti e che potrà ricevere il pagamento se l’importo dovuto risulta superiore a quanto già erogato in automatico, per il maggior valore del contributo determinato.
Non è previsto il riconoscimento di un contributo minimo per le partite IVA avviate dal 1° gennaio 2019. Il requisito da rispettare è quello del calo minimo di fatturato pari almeno al 30 per cento. Possono inviare domanda:
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia;
- gli enti non commerciali, compresi enti del terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti con svolgimento di attività commerciali.
Per poter fare richiesta bisogna avere:
- ammontare di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019);
- ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto allo stesso dato relativo al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.