Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis, a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni.
Nel comunicato stampa n.126 del 22/06/2021, il MEF ha fatto chiarezza sui bonifici relativi ai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni bis. Daniele Franco, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, aveva indicato il 16 giugno come data di partenza dei bonifici. Tuttavia, dopo una settimana, non si avevano ancora notizia dei contributi, fino all’arrivo della comunicazione del MEF. Nel comunicato, infatti, è stata data notizia della disposizione dei bonifici: “Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis (art. 1 del Dl n. 73/2021) a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni“, si legge nella nota.
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Dopo qualche giorno di ritardo, quindi, i bonifici hanno preso il via. Si tratta di 1,77 milioni di bonifici per una cifra complessiva superiore ai 5 miliardi di euro che saranno accreditati ai beneficiari, cioè i contribuenti che già avevano fatto richiesta per il primo bonus previsto dal Sostegni a marzo. A questi bonifici si sommano 38mila crediti d’imposta, per circa 166 milioni di euro riconosciuto agli operatori che hanno optato per questa modalità di erogazione del sussidio. In totale, quindi, i beneficiari del nuovo contributo sono 1,8 milioni per un totale di 5,2 miliardi di euro.
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Le modalità di erogazione
La nota del MEF ha precisato che il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale. Se invece si era scelta la compensazione, il nuovo contributo sarà riconosciuto nella forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione del modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941 istituito con la risoluzione delle Agenzie delle Entrate n.24/E del 12 aprile 2021.