Scade il 15 luglio la seconda finestra annuale per la presentazione delle domande per ottenere l’Ape sociale.
L’ultima legge di Bilancio ha prorogato per tutto il 2021 l’Ape sociale, con un incremento dei limiti di spesa. In seguito alle modifiche, possono presentare domanda sia coloro che raggiungono i requisiti quest’anno, sia i contribuenti che hanno ottenuto i requisiti negli anni precedenti. Il sussidio mensile riconosciuto ai beneficiari può avere un importo massimo che può arrivare fino a 1.500 euro lordi. La prima scadenza, ormai passata, è al 31 marzo 2021. La prossima, a cui prestare attenzione, è invece prevista per il 15 luglio 2021. La terza sarà invece il 30 novembre 2021, in caso ci siano le necessarie risorse finanziarie.
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L’Ape Sociale è una misura introdotta in via sperimentale con la legge di bilancio 2017, destinata a soggetti in determinate condizioni. L’indennità viene erogata dall’Inps ed è a carico dello Stato: si rivolge a soggetti aventi determinate condizioni, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. Prima della domanda di prestazione dell’agevolazione, i soggetti devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro i termini e le scadenze previste. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale e di accesso al beneficio devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica.
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A cosa corrisponde?
L’indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia. L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ed è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno. L’indennità è pari o all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, se inferiore a 1.500 euro; oppure, è pari a 1.500 euro, se la pensione è pari o maggiore. Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa né gli assegni al nucleo familiare. Il trattamento, in caso di decesso del titolare, si esaurisce.
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A chi spetta?
L’Ape Sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Spetta anche a quelli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla Gestione Separata a patto che:
- si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale;
- non abbiano più un lavoro a seguito di scadenza del contratto a tempo determinato;
- che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Il sussidio spetta anche a coloro che, al momento della presentazione della domanda, assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Inoltre, l’Ape sociale spetta anche a coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Oppure, ai lavoratori dipendenti in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti attività considerate gravose.