Superbonus 110%, cessione del credito e IVA: arrivano i chiarimenti dal Fisco

Alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110%, cessione del credito e Iva.

Superbonus, cessione credito, Iva: tante le possibilità, moltissimi i dubbi. E sono arrivati, a questo proposito, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che con risposta n. 369 del 24 maggio 2021 ha chiarito alcuni importanti concetti sugli adempimenti fiscali. Il Superbonus al 110%, prorogato al 2023, permette di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. Nel primo caso, lo sconto è usufruibile fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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Oppure, si può optare per la cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Proprio l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le modalità attuative per l’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, sono state definite con i provvedimenti 8 agosto 2020, prot. n. 283847, 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, 22 febbraio 2021, prot. n. 51374 e 30 marzo 2021, prot. n. 83933.

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L’Agenzia delle entrate ha specificato che:

  • la cessione dei crediti in denaro può dar luogo ad operazioni di natura finanziaria, rientranti nel campo di applicazione dell’IVA o ad operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo applicativo dell’IVA.
  • la cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “Ecobonus”), all’art. 16 del DL 63/2013 (c.d.”Sismabonus”), se effettuata tra le parti dietro corrispettivo abbia finalità e natura finanziaria, rientrando, agli effetti dell’IVA, tra le operazioni esenti, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n.1) del d.P.R. n. 633 del 1972.
  • un atto di cessione di crediti avente natura finanziaria, risulta soggetto a registrazione in caso d’uso se redatto per scrittura privata non autenticata, ed in termine fisso se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di registrazione l’imposta è dovuta in misura fissa.
  • l’atto di cessione del credito di imposta formalizzato tramite scrittura privata non è soggetto all’obbligo di registrazione, ai sensi dell’articolo 5 della Tabella, allegata al TUR.
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