Tutto ciò che c’è da sapere sul Sismabonus 110%, prorogato fino al 30 giugno 2022 dalla Legge di bilancio 2021.
La Legge di bilancio 2021 ha prorogato il Sismabonus 110% fino al 30 giugno 2022. Un’importante novità, prevista dal Decreto Rilancio, è quella che prevede che la cessione del credito anche per il Sismabonus, oltre che per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50%; per l’Ecobonus 65% ; per il bonus facciate ; per gli interventi agevolabili al 110% con il Superbonus. L’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede quindi la cessione del credito nei casi di recupero del patrimonio edilizio; misure di miglioramento dell’efficienza energetica; misure antisismiche; recupero facciate; installazione impianti fotovoltaici.
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Il Sismabonus è una detrazione che si applica ad interventi relativi all’adozione di misure antisismiche oppure alle spese sostenute per lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Le detrazioni possono essere del 50-70-80% per le case e del 50-75-85% per i condomini. Il bonus è valido per una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e per ogni anno.
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Gli interventi
Il Sismabonus viene riconosciuto come detrazione Irpef o Ires ai contribuenti che effettuano lavori per mettere in sicurezza le proprie case e gli edifici produttivi in zone a rischio sismico. Gli interventi devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi indicati nel Decreto rilancio:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici: ad esempio, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento; fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A; installazione di impianti fotovoltaici o microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento; raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore; installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione.
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Le condizioni
Il superbonus è valido per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. Sono ammessi gli interventi antisismici generici con riduzione di una o due classi di rischio sismico (oppure con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili) ; inoltre, rientrano anche i fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi. In questo caso, l’agevolazione è ammessa solo se l’impresa di costruzione che realizza l’intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento antisismico cede l’immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori. L’acquirente può usufruire della detrazione sul prezzo di vendita, fino a un tetto di spesa di 96 mila euro. Tra le spese ammesse a beneficiare del Sisma Bonus rientrano anche quelle per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
La classificazione sismica
In Italia, ci sono quattro zone di pericolosità sismica decrescente:
- Zona 1, quella a maggiore rischio dove possono verificarsi forti terremoti;
- Zona 2, dove il rischio è medio alto;
- Zona 3, con rischio basso.
- Zona 4 , con rischio moderato.