La proroga del bonus per i lavoratori stagionali dovrebbe arrivare con il Decreto Sostegni bis. Ecco cosa prevede e chi ne ha diritto.
Il bonus per i lavoratori stagionali dovrebbe essere prorogato per i mesi di giugno e luglio 2021. A stabilirlo il Decreto Sostegni bis, che dovrebbe essere approvato dal Governo nei prossimi giorni. La bozza che circola in queste ore, però, ha reso note alcune novità e alcuni rimandi di bonus già varati dal precedente Decreto Sostegni. Il precedente provvedimento aveva riconosciuto un’indennità una tantum pari a 2.400 euro valida per:
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Stando alla bozza del Decreto Sostegni bis, i lavoratori stagionali del settore turistico riceveranno un ristoro economico anche per i mesi di giugno e luglio 2021. La prima versione del provvedimento che dovrebbe approdare al Consiglio dei Ministri proprio oggi, prevede infatti all’articolo 26 la proroga dell’indennità a lavoratori stagionali del turismo per due mesi. Il beneficio una tantum riconosciuto dal precedente decreto era valido per il trimestre marzo, aprile e maggio 2021.
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Il sussidio sarà erogato in un’unica soluzione per compensare tre mesi di lavoro persi nel 2021 a causa delle chiusure. I richiedenti dovranno aver cessato involontariamente il rapporto lavorativo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Dl “Sostegni”, oltre ad aver prestato almeno trenta giornate di lavoro nel periodo appena citato. L’Inps ha poi precisato che tutti i soggetti che in passato ricevevano già sussidi economici previsti per tali categorie di lavoratori dal Decreto Ristori precedente, non dovranno inoltrare un’altra domanda all’ente previdenziale. Il sussidio sarà erogato dall’Istituto ai beneficiari con le modalità precedentemente indicate per il pagamento delle indennità già erogate.
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In sostanza, chi ha già ricevuto questo tipo di ristoro nei mesi scorsi non dovrà inviare la domanda, ma riceverà le indennità automaticamente. Invece, i lavoratori che si apprestano solo ora a richiedere questo tipo di ristoro e che nei mesi scorsi non hanno ricevuto alcun sussidio, dovranno fare domanda all’Inps. Le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto Sostegni non sono tra loro cumulabili. Le suddette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare
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