Il superbonus 110% è una detrazione sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. Ecco tutte le novità.
Che fine farà il Superbonus al 110%? Grazie alla misura, chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022 può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. Il Superbonus è stato introdotto con il Decreto Rilancio e vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Sono previsti, tra Pnrr e Fondo complementare, oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate dal precedente governo. Insomma, nessun taglio. La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 solo per le case popolari. Tuttavia – ha detto Mario Draghi presentato il Pnrr alle Camere – “il governo si impegna a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una proroga dell’ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021″.
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La proroga superbonus al 110% fino al 2023, quindi, rimane anche se solo a livello programmatico. La nuova misura non è finanziata dal Recovery ma la sua copertura finanziaria è rinviata alla prossima legge di Bilancio. Infatti, durante questo primo anno di applicazione del “bonus”, sono emerse diverse implicazioni burocratiche e amministrative . Pertanto, occorre una semplificazione e il governo avrebbe deciso di rinviare la proroga con una nuova disciplina normativa. Infatti, il Pnrr mira alla semplificazione burocratica sulle pratiche per l’accesso alla detrazione fiscale in edilizia, con un decreto semplificazioni specifico annunciato in arrivo entro maggio 2021.
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Il Pnrr prevede infatti l’estensione della misura per far fronte ai lunghi tempi di ammortamento della ristrutturazioni degli edifici; per stimolare il settore edilizio; per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni al 2030. La norma, però, si rimanda alla Legge di Bilancio 2022 e con le nuove regole di applicazione, molto più semplificate.
Gli interventi
Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio. Sono escluse le nuove abitazioni in quanto gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile. Il bonus si applica a:
- Interventi di isolamento termico: in questo caso la detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità; di 30.000 euro moltiplicati per il numero i unità immobiliari se l’edificio ha più di 8 unità abitative; di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno.
- Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Gli impianti centralizzati devono essere dotati di: generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%; collettori solari.
Chi può sostenere la spesa
La spesa può essere sostenuta da:
- condomini
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
- Istituti autonomi case popolari (IACP); istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche.