Facciamo chiarezza sul bonus donne 2021: a chi spetta, i requisiti, le condizioni, le somme e le modalità di richiesta.
Nella legge di bilancio è stato riconosciuto il Bonus donne 2021, già previsto dalla Riforma Fornero con art. 4, co. da 9 a 11 della L. n. 92/2012. L’art. 1 ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. In sostanza, prevede per le nuove assunzioni o le trasformazioni di rapporti già esistenti fino al 2022, un esonero contributivo. Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Inoltre, il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante ”Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, cosiddetto “Temporary framework”. Inoltre, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE.
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L’esonero si applica per le assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”, nella cui categoria rientrano donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi; donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
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Il requisito di svantaggio
Il requisito di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Ovvero, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Occorre quindi considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato, legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi. La lavoratrice, in altri termini, non deve aver svolto un’attività di collaborazione coordinata e continuativa con remunerazione annua superiore a 8.145 euro o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Chi può accedere?
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati; l’esonero non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. Nello specifico ne hanno diritto:
• gli enti pubblici economici;
• gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
• gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
• le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
• le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli art. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000;
• i consorzi di bonifica e industriali;
• gli enti morali e ecclesiastici.
Chi è escluso?
Sono invece escluse le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative; le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni; le Università; gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici.
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Inoltre, non possono accedervi le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN); le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Le condizioni
Le regole d’accesso all’esonero contributivo sono legate a tre aspetti :
• tipologia di datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
• lavoratrici per le quali spetta l’incentivo;
• rapporti di lavoro incentivati.
Sono incentivate le assunzioni a tempo determinato; le ssunzioni a tempo indeterminato; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato o non agevolato. La durata del beneficio può essere di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato o di proroga di rapporto a termine; oppure di 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato o non agevolato.