C’è tempo fino al 30 aprile per presentare la domanda per richiedere il Reddito di Emergenza 2021. Ma quali sono i requisiti?
Ammonta a 1,5 miliardi la cifra stanziata dal Decreto Sostegni per finanziare ancora altre tre mensilità del Reddito di emergenza 2021, corrispondenti ai mesi di marzo, aprile e maggio. La misura, introdotta nel maggio del 2020 con il Decreto Rilancio e prorogata con l’ultimo provvedimento Sostegni a firma di Draghi, che mette a disposizione risorse ai nuclei famigliari con un Isee inferiore ai 15mila euro. Il sussidio mensile è calcolato sulla base del numero dei componenti presenti nel nucleo famigliare e va da un minimo di 400 euro fino ad un massimo di 800. Gli importi vengono incrementati se si ha in famiglia un componente in condizioni di grave disabilità.
La novità, per il 2021, è che il sussidio viene esteso a soggetti che hanno terminato tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di ricevere gli ammortizzatori sociali, come l’indennità Naspi e Discoll; inoltre, cresce la soglia massima per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in affitto. Per fare domanda c’è tempo fino al 30 aprile; ma talvolta la procedura può risultare spinosa. Vediamo quindi i passaggi da fare.
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La domanda può essere presentata online, attraverso il servizio dedicato, autenticandosi con le proprie credenziali; oppure tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati. Attenzione! Deve ripresentare la domanda anche chi ha già percepito il Rem nell’anno 2020. Non c’è quindi invio automatico ai soggetti che già lo avevano percepito nel 2020. Tuttavia, per poter presentare domanda, è necessario soddisfare dei requisiti. Vediamo quali.
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I requisiti
- L’ ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, deve essere non superiore a 15.000 euro.
- Il valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 deve essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm. Come già specificato sopra, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione.
- Il componente del nucleo familiare che richiede il beneficio deve essere residente in Italia.
- Il patrimonio mobiliare deve essere inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
- Nessun componente del nucleo familiare deve aver percepito una delle indennità Covid erogate a beneficio dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.
Le incompatibilità
Il Reddito di emergenza, tuttavia, potrebbe non essere compatibile con alcune situazioni Ad esempio con altre indennità straordinarie COVID-19 previste dal Decreto “Sostegni”. Inoltre, può risultare incompatibile la percezione del REm con la presenza, nel nucleo familiare, di soggetti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, escluso l’assegno ordinario di invalidità. Inoltre, il Rem non può essere percepito qualora, nel nucleo, siano presenti più familiari che, alla presentazione della richiesta di REM, siano titolari di rapporti di lavoro dipendente da cui derivi una retribuzione lorda complessiva superiore alla soglia del reddito familiare. Infine, Reddito o Pensione di cittadinanza non permettono la richiesta del sussidio.
Come fare domanda?
La domanda va presentata in via telematica all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto e secondo le modalità stabilite dallo stesso. Ricordiamo che, in caso di domanda online sul portale inps.it , è necessario essere in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE o CNS. L’esito dell’istruttoria sarà comunicato dall’INPS a mezzo SMS e / o e-mail, indicati in sede di trasmissione della domanda. Successivamente, il Reddito sarà erogato con le modalità di pagamento riportate nell’istanza, quindi tramite bonifico bancario o postale; accredito su Libretto postale; bonifico domiciliato.